Punti chiave del conto termico 3.0
- Il conto termico 3.0 è un contributo a fondo perduto per imprese e PA, con un aggiornamento previsto dal D.M. 07/08/2025.
- Dal 27 dicembre 2025, questo incentivo diventa operativo e amplia i tipi di intervento ammissibili e i beneficiari.
- Chi può accedere include Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati nel terziario e comunità energetiche rinnovabili.
- Il conto termico 3.0 finanzia miglioramenti nell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
- La gestione delle richieste avviene tramite il PortalTermico e i contributi variano fino a un massimo del 65%.
Il conto termico 3.0 è un contributo a fondo perduto nonché uno strumento operativo che può incidere in modo concreto sui conti economici di imprese e Pubbliche Amministrazioni. Con il D.M. 07/08/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, il meccanismo viene aggiornato e potenziato: più interventi ammessi, platea ampliata, maggior integrazione con fotovoltaico, pompe di calore e infrastrutture di ricarica.
Dal 27 dicembre 2025 il nuovo schema diventa utilizzabile e il 2026 sarà il primo vero banco di prova, quando aziende, PA ed enti del Terzo Settore inizieranno a misurare l’effetto del conto termico 3.0 sui propri piani di investimento energetico.
Per chi guida un’impresa il punto diventa come usare questo incentivo dentro una strategia industriale e finanziaria strutturata: decidere quali edifici riqualificare, quali tecnologie adottare, come combinare il conto termico 3.0 con gli altri strumenti di finanza agevolata. È in questa prospettiva che il conto termico smette di essere un bonus episodico e diventa una leva stabile di competitività.
Vuoi avere maggiori informazioni e capire ogni aspetto del Conto termico 3.0? Allora, continua a leggere questa guida.

Conto termico 3.0: la guida completa e strategica al contributo
- Cos’è il conto termico e perché diventa importante per le PMI
- Conto termico 3.0 2025: il nuovo decreto e le date da ricordare
- Conto termico 3.0: chi può accedere agli incentivi
- Conto termico 3.0: quali interventi sono ammessi
- Conto termico 3.0 fotovoltaico, pompe di calore e colonnine: cosa prevede
- Come funziona il conto termico 3.0: contributi, percentuali e massimali
- Come chiedere il conto termico 3.0: regole operative GSE e PortalTermico
- FAQ sul conto termico 3.0 per imprese e professionisti
- Perché affiancarsi a esperti di finanza agevolata su misure come il conto termico 3.0
Cos’è il conto termico e perché diventa importante per le PMI
Prima di affrontare il conto termico 3.0 2025, vediamo cos’è in generale il conto termico. Si tratta di un incentivo statale gestito dal GSE che sostiene:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica su edifici esistenti
- interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
A differenza delle detrazioni fiscali, il conto termico non è una riduzione di imposta, ma un contributo a fondo perduto. L’incentivo viene versato direttamente sul conto corrente del beneficiario e non è legato a una “finestra temporale” di pochi anni, ma è uno strumento strutturale, con un budget annuale dedicato.
Può essere utilizzato per progetti di efficientamento energetico su:
- abitazioni residenziali
- edifici del terziario destinati ad attività produttive
- edifici pubblici
Il conto termico 2.0 ha già finanziato per anni interventi come:
- sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore
- installazione di caldaie a biomassa
- sistemi di building automation
- solare termico
- interventi sull’involucro edilizio (per la PA)
Il conto termico 3.0 riprende questa struttura e la estende, con nuove tipologie di intervento e una platea di beneficiari più ampia.
Conto termico 3.0 2025: il nuovo decreto e le date da ricordare
Il conto termico 3.0 2025 è disciplinato dal D.M. 07/08/2025, che aggiorna il precedente D.M. 16/02/2016 (conto termico 2.0).
I punti temporali chiave sono:
- 26 settembre 2025: pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (GU n. 224)
- 25 dicembre 2025: scadenza del termine dei 90 giorni dalla pubblicazione
- 27 dicembre 2025: data indicata come riferimento per l’entrata in vigore del conto termico 3.0 (in attesa di conferma formale del GSE)
- entro 25 febbraio 2026: il GSE dovrà pubblicare le nuove Regole operative e aggiornare il PortalTermico per la gestione delle pratiche secondo le nuove disposizioni.
Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto restano regolate dal D.M. 16/02/2016, con alcune eccezioni specifiche per appalti e contratti già avviati da Pubbliche Amministrazioni.
Ma quando entra in vigore il conto termico 3.0? Il quadro normativo è già definito, la fase operativa dovrebbe quindi partire tra fine 2025 e inizio 2026, con piena funzionalità legata anche ai tempi tecnici del GSE.
Conto termico 3.0: chi può accedere agli incentivi
Una delle novità più rilevanti del conto termico 3.0 riguarda chi può beneficiarne.
I soggetti ammissibili sono:
- Pubbliche Amministrazioni (Stato, enti territoriali, scuole, aziende sanitarie, ecc.)
- Soggetti privati, per interventi su edifici:
- del terziario (uffici, alberghi, negozi, capannoni, ecc.)
- residenziali (abitazioni) per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
- Enti del Terzo Settore, assimilati alle PA per alcune tipologie di intervento
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo
In pratica, il conto termico 3.0:
- consolida il ruolo delle PA come beneficiarie primarie della misura
- apre con decisione al mondo privato produttivo (terziario)
- valorizza le nuove forme di produzione condivisa di energia (CER, autoconsumo collettivo)
Per le imprese, questo significa poter integrare l’agevolazione in interventi su sedi operative, stabilimenti, hotel, strutture commerciali, edifici direzionali, e così via.
Conto termico 3.0: quali interventi sono ammessi
Gli interventi ammessi dal conto termico 3.0 GSE sono organizzati in due grandi famiglie:
- Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici
- Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
Tra gli interventi di efficienza energetica rientrano, ad esempio:
- isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai)
- sostituzione di serramenti e infissi
- installazione di schermature solari e sistemi di ombreggiamento
- trasformazione degli edifici esistenti in NZEB (edifici a energia quasi zero)
- sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi ad alta efficienza o LED
- installazione di sistemi di building automation
- infrastrutture di ricarica privata per veicoli elettrici
- installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo
Sul fronte della produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati, tra gli altri:
- pompe di calore (anche a gas)
- sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti
- generatori a biomassa
- solare termico e solar cooling
- scaldacqua a pompa di calore
- allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti
- microcogeneratori alimentati da rinnovabili
Il conto termico 3.0 non finanzia nuove costruzioni
Un aspetto importante da segnalare è che il conto termico 3.0 riguarda edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione invernale; non finanzia nuove costruzioni “ex novo”, fatta salva la specifica previsione per demolizione e ricostruzione NZEB di edifici pubblici.
Conto termico 3.0 fotovoltaico, pompe di calore e colonnine: cosa prevede
Una delle novità più discusse riguarda il conto termico 3.0 fotovoltaico.
Il D.M. 07/08/2025 introduce infatti:
- incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo
- incentivi per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Attenzione però: questi interventi sono agevolati solo se abbinati alla sostituzione dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore elettrica.
In logica di politica industriale, il messaggio è chiaro: non si premia il singolo impianto preso isolatamente, ma la soluzione integrata che combina:
- generazione da rinnovabili (fotovoltaico)
- climatizzazione efficiente (pompe di calore, sistemi ibridi, bivalenti)
- mobilità elettrica (colonnine)
Per chi progetta investimenti industriali o nel terziario, questo significa che il conto termico 3.0 può sostenere pacchetti completi di intervento, con un impatto diretto su bollette, emissioni e posizionamento ESG.
Come funziona il conto termico 3.0: contributi, percentuali e massimali
La domanda “come funziona il conto termico 3.0” va letta in chiave numerica: quanta parte dell’investimento può essere coperta e con quali modalità.
In sintesi:
- l’incentivo varia in base al tipo di intervento e al soggetto che lo richiede
- di norma, non può superare il 65% delle spese ammissibili
- viene erogato in rate annuali costanti
- se l’incentivo totale è ≤ 15.000 euro, viene corrisposto in un’unica soluzione
Per l’efficienza energetica, il decreto prevede:
- percentuali che partono dal 20–40% per molti interventi (es. fotovoltaico, schermature, infissi, building automation)
- fino al 65% per trasformazione in NZEB e per alcuni interventi in specifiche zone climatiche
Sono previste anche maggiorazioni:
- +10% per alcuni interventi (es. NZEB, illuminazione, building automation) se si utilizzano componenti prodotti nell’Unione Europea
- percentuali più elevate (fino al 50%) per alcuni interventi realizzati in zone climatiche più rigide (E e F)
Per il fotovoltaico con accumulo, il conto termico 3.0 introduce:
- una percentuale base del 20% calcolata su un costo massimo ammissibile per kW e kWh (con valori decrescenti al crescere della potenza)
- incrementi del +5%, +10% o +15% legati a requisiti di efficienza e origine (moduli e celle prodotti in UE, con determinate soglie di rendimento)
Per la produzione di energia termica (pompe di calore, biomassa, solare termico, teleriscaldamento, microcogenerazione), la logica è simile: l’incentivo è calcolato in funzione della producibilità e dei parametri tecnici dell’impianto, con massimali specifici per ciascuna tipologia.
Un capitolo a parte riguarda gli edifici pubblici; gli interventi su edifici di piccoli comuni fino a 15.000 abitanti, scuole e strutture sanitarie possono arrivare a un incentivo pari al 100% delle spese ammissibili. È ammessa la demolizione e ricostruzione NZEB con incremento di volume fino al 25%, anche in altro sito purché all’interno dello stesso comune e nell’ambito di un “progetto integrato”.
Come chiedere il conto termico 3.0: regole operative GSE e PortalTermico
Come accedere al conto termico 3.0? Il GSE gestisce le richieste tramite il PortalTermico, con due modalità:
- accesso diretto: utilizzabile da privati e PA a lavori conclusi
- prenotazione: riservata alle Pubbliche Amministrazioni, consente di “bloccare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori e ottenere anche un acconto
La domanda deve essere presentata online entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento; superato questo termine, l’istanza diventa inammissibile
Per la compilazione, il Soggetto Responsabile deve:
- dichiarare il rispetto dei requisiti del decreto
- allegare la documentazione tecnica e amministrativa richiesta
- accettare le condizioni contrattuali proposte dal GSE
È uno dei passaggi più delicati: errori formali, documenti mancanti, dati non allineati tra progetto, fatture e allegati tecnici possono rallentare i tempi o far perdere l’incentivo.
FAQ sul conto termico 3.0 per imprese e professionisti
Il D.M. 07/08/2025 è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025. Lo strumento è quindi “uscito” sul piano normativo; la piena operatività dipende dalle Regole GSE e dall’aggiornamento del PortalTermico.
Entra in vigore il novantesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta. La data di riferimento indicata è il 27 dicembre 2025, in attesa di conferma ufficiale da parte del GSE.
È un incentivo a fondo perduto, non una detrazione fiscale. Copre una quota delle spese (fino al 65%, e in alcuni casi il 100% per specifici edifici pubblici) e viene versato in una o più rate direttamente al beneficiario.
Introduce incentivi per impianti fotovoltaici con accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, purché abbinati alla sostituzione dell’impianto termico esistente con pompe di calore elettriche.
La misura è gestita dal GSE, che definisce le regole operative, controlla le pratiche e dispone l’erogazione degli incentivi.
Sì, se l’edificio rientra nell’ambito terziario e l’intervento riguarda efficienza energetica o produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo i requisiti del decreto.
Perché affiancarsi a esperti di finanza agevolata su misure come il conto termico 3.0
Il conto termico 3.0 non è “solo” un contributo in più; è un meccanismo che può cambiare la struttura dei costi energetici di un’impresa, incidere sui flussi di cassa, migliorare il profilo ESG e aumentare il valore degli asset immobiliari.
Ma la complessità del quadro normativo, la molteplicità degli interventi ammessi, i requisiti tecnici e i tempi stretti per la presentazione delle domande rendono chiaro un punto: non è uno strumento da affrontare in solitaria.
Per una PMI la vera leva non è solo “sapere che esiste il conto termico 3.0”, ma progettare l’investimento giusto, nel momento giusto, con il mix adeguato di incentivi (conto termico, finanza agevolata, rating ESG, ecc.).
Per questo è sempre consigliato affidarsi a esperti in finanza agevolata, come Finera. Il nostro team ti supporta in ogni passaggio, dall’analisi del potenziale agevolativo della tua impresa alla verifica di ammissibilità tecnica e normativa. Si occupa anche di raccogliere tutta la documentazione, di costruire un piano di incentivi che tenga insieme conto termico 3.0 e altre misure e gestisce tutta pratica con il GSE, riducendo il rischio di errori o rigetti.
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