Credito imposta Transizione 5.0: il Senato conferma il bonus all’89,77%

Credito imposta Transizione 5.0

Il Credito imposta Transizione 5.0 per le imprese rimaste escluse dal primo riparto delle risorse è stato confermato dal Senato nella misura dell’89,77% dell’importo originariamente richiesto. Il 14 maggio 2026 Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del DL 38/2026, assorbendo anche il DL 42/2026. Ora il testo passa alla Camera per la conversione definitiva, attesa entro il 26 maggio 2026.

La misura riguarda le imprese che avevano già ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica, ma non avevano ottenuto il beneficio per esaurimento delle risorse disponibili. Per queste aziende, spesso definite “esodate” da Transizione 5.0, il nuovo riparto permette di recuperare una quota significativa del credito d’imposta richiesto. Vuoi avere maggiori informazioni? Continua a leggere l’articolo.

Credito imposta Transizione 5.0: cosa cambia dopo il voto del Senato

Il passaggio al Senato consolida il quadro per le imprese rimaste fuori dalla prima assegnazione del Credito imposta Transizione 5.0. Il DL 38/2026 aveva previsto inizialmente una copertura pari al 35% dell’importo richiesto; successivamente, il DL 42/2026 ha innalzato la quota all’89,77%. Con l’approvazione del disegno di legge di conversione, il DL 42/2026 viene assorbito nel DL 38/2026, creando un riferimento normativo più unitario.

In termini pratici, il credito viene calcolato sull’89,77% dell’importo prenotato e riguarda le imprese che avevano ottenuto la conformità tecnica dell’investimento, ma non la copertura finanziaria. Il budget complessivo indicato per il 2026 è pari a 1.302,3 milioni di euro.

Chi può beneficiare del bonus Transizione 5.0 all’89,77%

Le imprese interessate sono quelle che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti e hanno ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica del progetto ai requisiti previsti dal Piano Transizione 5.0. Dal 29 aprile 2026, il MIMIT ha previsto l’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante tramite la piattaforma informatica Transizione 5.0 del GSE.

Questo passaggio è importante perché distingue le imprese non ammissibili da quelle tecnicamente ammissibili ma rimaste senza copertura. La misura non riapre quindi indistintamente l’accesso a Transizione 5.0, ma interviene sulle pratiche già valutate positivamente sotto il profilo tecnico.

Spese ammissibili: beni 4.0, certificazioni e formazione

Il riparto riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali riconducibili agli allegati A e B della legge 232/2016, oltre alle spese di certificazione. Il testo modificato dal Senato include anche le spese per la formazione del personale collegata agli investimenti agevolati, ampliando così la base agevolabile rispetto alla formulazione precedente.

Resta confermato anche il contributo separato per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi i sistemi di accumulo, nel rispetto del principio DNSH. Per questa componente sono previsti limiti di spesa pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.

Rimborsi per certificazioni energetiche e contabili

Il testo prevede inoltre rimborsi per alcune spese tecniche sostenute dalle imprese. In particolare, è previsto un contributo a fondo perduto fino a 10.000 euro per le certificazioni energetiche ex ante ed ex post e un rimborso forfettario fino a 5.000 euro per l’obbligo di certificazione contabile.

Per le PMI, questo punto è rilevante perché riduce l’impatto dei costi necessari per dimostrare correttamente il rispetto dei requisiti. Nel Piano Transizione 5.0, infatti, certificazioni, documentazione tecnica e coerenza degli investimenti non sono elementi accessori: sono condizioni decisive per accedere al beneficio e conservarlo.

Compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026

Le imprese beneficiarie del riparto dovranno utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Il codice tributo da indicare è il 7079, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026. Il codice 7079 è distinto dal codice 7072, utilizzato per il credito Transizione 5.0 ordinario.

Prima della compensazione è necessario verificare il plafond disponibile nel cassetto fiscale, perché l’Agenzia delle Entrate aggiorna gli importi sulla base delle comunicazioni trasmesse dal GSE. Se il modello F24 indica un credito superiore a quello autorizzato, la compensazione può essere scartata.

Perché questa novità è importante per le imprese

La conferma dell’89,77% rappresenta una notizia positiva per le imprese rimaste escluse dal primo riparto, ma non elimina la necessità di una gestione precisa. Ogni azienda dovrà verificare la comunicazione ricevuta dal GSE, l’importo effettivamente riconosciuto, il plafond disponibile, la corretta compilazione dell’F24 e il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2026.

Il caso degli “esodati” Transizione 5.0 conferma un punto centrale: gli incentivi non vanno gestiti come opportunità isolate, ma come parte di una strategia di investimento. Per evitare errori, l’impresa deve collegare correttamente investimenti, requisiti tecnici, documentazione, credito disponibile e tempi fiscali.

FAQ sul Credito imposta Transizione 5.0

Cos’è il Credito imposta Transizione 5.0 al 89,77%?

È il credito riconosciuto alle imprese tecnicamente ammissibili al Piano Transizione 5.0, ma rimaste escluse dal primo riparto per esaurimento delle risorse. Il beneficio viene calcolato sull’89,77% dell’importo richiesto.

Chi riceve il bonus Transizione 5.0 confermato dal Senato?

Lo ricevono le imprese che hanno completato gli investimenti, ottenuto dal GSE la comunicazione di conformità tecnica e rientrano nel riparto previsto dal DL 38/2026 come modificato.

Entro quando va usato il credito in F24?

Il credito deve essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026, con codice tributo 7079.

Come Finera aiuta le imprese su Transizione 5.0

Il Credito imposta Transizione 5.0 può rappresentare un beneficio importante, ma richiede attenzione nella verifica degli importi, nella gestione delle comunicazioni GSE, nella documentazione tecnica e nella compensazione fiscale. Finera affianca le imprese nella valutazione del potenziale agevolativo e nella costruzione di un percorso coerente con gli investimenti aziendali, per evitare errori e utilizzare correttamente le opportunità disponibili. Vuoi capire come possiamo aiutarti ad accedere anche al credito d’imposta? Richiedi una consulenza gratuita e non vincolante.

Fonti:

  • MIMIT, “Avviso 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili”.
  • MIMIT, pagina “Piano Transizione 5.0”.
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, codice tributo 7079.

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