Credito d’imposta ZES unica: le scadenze di novembre e dicembre 2024

Nuovi contributi alle imprese 2024-2025

Le scadenze importanti per il credito d’imposta ZES Unica sono tre: entro il 15 novembre 2024, le imprese interessate al credito d’imposta devono aver completato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate all’interno della Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno. Successivamente, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti.

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Agevolazioni previste dal credito d’imposta ZES Unica

L’art. 16 del D.L. n. 124/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 162/2023, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti o nuove nelle aree incluse nella ZES Unica del Mezzogiorno. L’incentivo copre investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, con un limite massimo di 100 milioni di euro per progetto. Gli investimenti devono essere superiori a 200.000 euro per essere ammissibili.

Un revisore legale deve certificare l’effettivo sostenimento delle spese, garantendo che siano documentate correttamente e rispettino i criteri previsti.

Quali sono gli investimenti ammissibili?

Per ottenere il credito d’imposta ZES Unica, le imprese devono acquistare:

  • Macchinari, impianti e attrezzature nuove;
  • Terreni e immobili (acquisto, realizzazione o ampliamento) destinati agli investimenti.

Il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del totale dell’investimento agevolato. Gli investimenti devono far parte di un progetto iniziale e non riguardare beni destinati alla vendita o materiali di consumo. Inoltre, sono esclusi beni usati o quelli acquistati tra soggetti con legami di controllo o collegamento.

Beneficiari, requisiti e modalità di fruizione del bonus ZES Unica

Il credito d’imposta è destinato a imprese di qualsiasi forma giuridica, operanti o insediatesi nelle aree ZES. Non possono accedere al beneficio le aziende che operano nei settori siderurgico, carbonifero, energetico, delle telecomunicazioni e finanziario, né quelle in stato di liquidazione o difficoltà.

Gli investimenti devono essere realizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, rispettando le deroghe previste dall’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’UE.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ministeriale di approvazione. Per importi superiori a 150.000 euro, l’Agenzia delle Entrate deve effettuare le verifiche antimafia prima di autorizzarne l’utilizzo.

Il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile?

A differenza di altri crediti d’imposta, il credito ZES Unica non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 5.0, ma può essere combinato con altri incentivi non considerati aiuti di Stato o con aiuti de minimis, purché rispettino i limiti massimi UE.

Con queste disposizioni, il credito d’imposta ZES Unica rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che desiderano investire nel Mezzogiorno, sostenendo lo sviluppo economico delle regioni interessate.

Le scadenze per la comunicazione integrativa del Credito d’imposta ZES Unica

Le imprese devono inviare una comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate entro il periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Tale comunicazione rappresenta un passaggio fondamentale per la conferma del diritto al beneficio fiscale. Le informazioni richieste includono:

  1. Ammontare del credito maturato: Le imprese devono dichiarare l’importo esatto del credito d’imposta spettante, calcolato sulla base delle spese ammissibili sostenute.
  2. Dettagli delle fatture elettroniche: Devono essere specificate le fatture elettroniche relative agli investimenti o alle spese sostenute che hanno dato origine al credito d’imposta, indicando chiaramente i riferimenti per consentire la verifica.
  3. Estremi della certificazione: È necessario indicare i dettagli relativi alla certificazione delle spese, che deve essere redatta da un revisore legale dei conti o da un professionista abilitato, attestando la conformità della documentazione presentata.

La trasmissione deve avvenire tramite l’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La mancata trasmissione entro il termine stabilito comporta il rifiuto dell’agevolazione, con la conseguente impossibilità di utilizzare il credito d’imposta per il periodo di riferimento.

Inoltre, è fondamentale che le imprese conservino una copia della comunicazione inviata e della relativa ricevuta di trasmissione, in quanto potrebbero essere richieste in sede di controllo o verifica da parte delle autorità competenti.

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